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Normativa di riferimento
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,
contenuto nel piano di indirizzo territoriale approvato dalla
Regione, in relazione all’ambito regionale individua e
definisce:
a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la
struttura del territorio;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;
c) i principi per l’utilizzazione delle risorse essenziali
nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi
prestazionali e di qualità;
d) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’articolo 32, comma 2.
2. Lo statuto di cui al comma 1 ha anche valore di piano paesaggistico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 ed altresì ai sensi di quanto previsto dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto individua i beni paesaggistici e la relativa disciplina. 3. Il piano di indirizzo territoriale delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l’indicazione e la definizione: a) degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti; b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale; c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali. 4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di indirizzo territoriale stabilisce: a) le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni; b) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione in funzione dello sviluppo territoriale; c) le prescrizioni relative alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale; d) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con esse contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di comuni e province allo statuto del territorio di cui al comma 1 e alle prescrizioni di cui alle lettere a) e c); e) le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114) come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10; Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" f) i comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis) della l.r. 38/1998. 5. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 3, la Giunta regionale emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo. 6. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del territorio degli altri soggetti pubblici, si conformano al piano di indirizzo territoriale.
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,
contenuto nel piano territoriale di coordinamento adottato
dalla provincia, in relazione al territorio provinciale
individua e definisce:
a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la
struttura del territorio;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;
c) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali;
d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con
riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali
di cui alla lettera a);
e) i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione
dei paesaggi ai sensi degli articoli 32 e 33, nonché
l’individuazione e la descrizione degli ambiti paesaggistici
di interesse unitario provinciale e i relativi obiettivi di
qualità paesaggistica secondo quanto previsto nell’articolo
34, comma 1;
f) gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale.
2. Il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l’individuazione: a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale; b) della specificazione dei criteri della valutazione integrata ai sensi dell’articolo 14; c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale di cui all’articolo 32; d) degli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale; e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III; f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000. 3. Ai fini di cui al comma 2 il piano territoriale di coordinamento stabilisce: a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia; b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento di attuazione del presente titolo; c) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto comunale con esse contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla lettera b). Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" 4. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 3, la provincia emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo. 5. Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento.
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,
contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio
comunale, individua e definisce:
a) le risorse che costituiscono la struttura identitaria
del territorio comunale definita attraverso l’individuazione
dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;
c) i principi del governo del territorio;
d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali
nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità
con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e
funzionali di cui alla lettera a);
e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio,
nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela
dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in
attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano
territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34;
f) le aree e gli immobili dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1.
2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la definizione: a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio; b) delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come da ultimo modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122; d) delle aree di cui all’articolo 48, comma 4, lettera c) e all’articolo 51, comma 3, lettera b) con efficacia immediata; e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all’articolo 10, comma 2; f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado; g) della disciplina della valutazione integrata ai sensi dell’articolo 14; h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione o all’adeguamento del regolamento urbanistico. 3. Il piano strutturale contiene inoltre: a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento; b) la ricognizione delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale; c) i criteri per l’adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e). 4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e) definiscono e individuano: a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare con il regolamento urbanistico, nonché i relativi livelli prestazionali da garantire nella progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale; b) gli interventi da realizzare mediante i piani complessi di cui all’articolo 56; c) i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti territoriali.
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