Piano Strutturale - Comune di Castiglione della Pescaia
 

Normativa di riferimento

L.R. 3 gennaio 2005, n. 1
L.R. 16 gennaio 1995, n. 5
Il Piano di Indirizzo Territoriale (art. 48, LR 1-2005)
approvato con D.C.R. 12 del 25/01/2000 e che con D.C.R. 45 del 4/4/2007 ha adottato il nuovo PIT le cui misure di salvaguardia di cui all’art.36 sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul BURT del 24/04/2007
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5, contenuto nel piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione, in relazione all’ambito regionale individua e definisce: a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio;  b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4; c) i principi per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di qualità;  d) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai  sensi dell’articolo 32, comma 2. 
2. Lo statuto di cui al comma 1 ha anche valore di  piano paesaggistico ai sensi di quanto previsto  dall’articolo 33 ed altresì ai sensi di quanto previsto  dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio, e pertanto individua i beni paesaggistici e la  relativa disciplina. 
3. Il piano di indirizzo territoriale delinea la strategia  dello sviluppo territoriale mediante l’indicazione e la  definizione:  a) degli obiettivi del governo del territorio e delle  azioni conseguenti;  b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi  delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle  aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti  territoriali di rilievo sovraprovinciale;  c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione  delle risorse essenziali. 
4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di indirizzo  territoriale stabilisce:  a) le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi  di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro  effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i  vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di  perequazione tra comuni;  b) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche  di settore della Regione in funzione dello sviluppo  territoriale;  c) le prescrizioni relative alla individuazione degli  ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul  territorio di competenza regionale;  d) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci,  pena di nullità, di qualsiasi atto con esse contrastanti, sino  all’adeguamento degli strumenti della pianificazione  territoriale e degli atti di governo del territorio di comuni e  province allo statuto del territorio di cui al comma 1 e alle  prescrizioni di cui alle lettere a) e c);  e) le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della  legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la  disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114) come modificata  dalla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10;  Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"  f) i comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo e di  regolamentazione degli orari ai sensi dell’articolo 2,  comma 1, lettera d bis) della l.r. 38/1998. 
5. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 3, la Giunta  regionale emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli  effetti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo. 
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei  comuni e delle province e gli atti di governo del territorio  degli altri soggetti pubblici, si conformano al piano di  indirizzo territoriale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento (art. 51, LR 1-2005)
approvato con D.C.P.30 DEL 7/04/1999
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,  contenuto nel piano territoriale di coordinamento adottato  dalla provincia, in relazione al territorio provinciale  individua e definisce:  a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la  struttura del territorio;  b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;  c) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali;  d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con  riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali  di cui alla lettera a);  e) i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione  dei paesaggi ai sensi degli articoli 32 e 33, nonché  l’individuazione e la descrizione degli ambiti paesaggistici  di interesse unitario provinciale e i relativi obiettivi di  qualità paesaggistica secondo quanto previsto nell’articolo  34, comma 1;  f) gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale. 
2. Il piano territoriale di coordinamento delinea la  strategia dello sviluppo territoriale della provincia  mediante l’individuazione:  a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo  territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla  base del piano di indirizzo territoriale;  b) della specificazione dei criteri della valutazione  integrata ai sensi dell’articolo 14;  c) degli immobili di notevole interesse pubblico di  interesse sovracomunale di cui all’articolo 32;  d) degli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di  evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del  comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli  strumenti della pianificazione territoriale;  e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per  l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio  rurale di cui al titolo IV, capo III;  f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei  boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000. 
3. Ai fini di cui al comma 2 il piano territoriale di  coordinamento stabilisce:  a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il  coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti  della programmazione della provincia;  b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la  localizzazione di interventi di competenza provinciale ai  sensi della presente legge e del regolamento di attuazione  del presente titolo;  c) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci,  a pena di nullità di qualsiasi atto comunale con esse  contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della  pianificazione territoriale e degli atti di governo del  territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed alle  prescrizioni di cui alla lettera b).  Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" 
4. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 3, la  provincia emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli  effetti di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo. 
5. Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli  atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico  si conformano al piano territoriale di coordinamento.

Il Piano Strutturale (art. 53, LR 1-2005)
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,  contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio  comunale, individua e definisce:  a) le risorse che costituiscono la struttura identitaria  del territorio comunale definita attraverso l’individuazione  dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali;  b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;  c) i principi del governo del territorio;  d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali  nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità  con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e  funzionali di cui alla lettera a);  e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio,  nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela  dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in  attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano  territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34;  f) le aree e gli immobili dichiarati di notevole  interesse pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1. 
2. Il piano strutturale delinea la strategia dello  sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la  definizione:  a) degli obiettivi e degli indirizzi per la  programmazione del governo del territorio;  b) delle unità territoriali organiche elementari che  assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni  necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;  c) delle dimensioni massime sostenibili degli  insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi  necessari per le unità territoriali organiche elementari,  sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo  territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base  degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,  n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,  di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi  destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi  pubblici o riservati alle attività collettive, al verde  pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della  formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione  di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto  1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto delle quantità  complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della  legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come  da ultimo modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122;  d) delle aree di cui all’articolo 48, comma 4, lettera c)  e all’articolo 51, comma 3, lettera b) con efficacia  immediata;  e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo 52,  comma 2 e degli atti comunali di cui all’articolo 10,  comma 2;  f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da  condizioni di degrado;  g) della disciplina della valutazione integrata ai sensi  dell’articolo 14;  h) delle misure di salvaguardia, di durata non  superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione o  all’adeguamento del regolamento urbanistico. 
3. Il piano strutturale contiene inoltre:  a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare,  valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a  tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano  territoriale di coordinamento;  b) la ricognizione delle prescrizioni del piano  territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo  territoriale;  c) i criteri per l’adeguamento alle direttive di  urbanistica commerciale di cui all’articolo 48, comma 4,  lettera e). 
4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e)  definiscono e individuano:  a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali  organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare  con il regolamento urbanistico, nonché i relativi livelli  prestazionali da garantire nella progressiva attuazione  della strategia di sviluppo territoriale;  b) gli interventi da realizzare mediante i piani  complessi di cui all’articolo 56;  c) i criteri e la disciplina per la progettazione degli  assetti territoriali.


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